La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti – Regione Lazio, venuta a conoscenza della condanna di un sanitario addetto al servizio di guardia medica per il reato di interruzione di ufficio o servizio di pubblica utilità e condannato, con sentenza irrevocabile, alla pena di cinque mesi di reclusione, ha provveduto a chiamarlo in giudizio per sentirlo condannare al pagamento di oltre 17 mila euro a titolo di danno erariale per la condotto posta in essere.

Corte dei Conti – Sez. Giur. Lazio; Sent. n. 127 del 02.02.2012

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 31 agosto 2011, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il signor X. , medico in servizio presso la ASL RMB di Roma, per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 17.120,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per il danno erariale prodotto a seguito della condotta volontaria posta in essere, consistente nelle reiterate, improvvise ed ingiustificate assenze dal servizio di guardia medica, compiute nel periodo dal giugno al dicembre 2004, che hanno determinato interruzioni e anomalie del servizio.

In particolare, la Procura è venuta a conoscenza dei fatti, nonché delle risultanze probatorie, dalla sentenza n. 1712 del 17 dicembre 2008 del Tribunale di Roma – 8^ sezione penale, con la quale il convenuto è stato ritenuto responsabile del reato di “interruzione di ufficio o servizio di pubblica necessità”, previsto dall’articolo 340 c.p., e condannato in contumacia alla pena di cinque mesi di reclusione, sentenza divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2009.

L’attore ha, pertanto, ritenuto che le retribuzioni corrisposte al X.  nel periodo in cui si sono svolti i fatti sono da considerarsi totalmente indebite ed integranti gli estremi di danno erariale, per cui, in data 28 aprile 2011, è stato formulato l’invito a produrre deduzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 del D.L. 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19, al quale non ha fatto seguito, però, alcun riscontro né verbale né per iscritto da parte del X. .

Nell’atto di citazione è stato affermato che la condotta del X. , come emergente dalla sentenza penale irrevocabile di condanna, costituisce fatto materiale volontario, valutabile ai sensi dell’articolo 651 c.p.p., dal quale è derivato il complessivo danno erariale di €. 17.120,00, somma che è stata richiesta in restituzione maggiorata di tutti gli oneri accessori e delle spese di giudizio.

Il X.  non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire memoria alcuna.

All’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero si è richiamato agli atti scritti già depositati.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per danno erariale derivante dalla condotta volontaria e spregevole del convenuto, come accertata nel giudizio penale oramai definito con sentenza irrevocabile di condanna.

La ricostruzione dei fatti dannosi, come emergenti dalle numerose testimonianze acquisite nonché dalle ispezioni svolte, hanno chiaramente evidenziato la totale spregiudicatezza e temerarietà del comportamento del convenuto che, in questa sede giudiziaria, rileva al fine di valutare se le retribuzioni al medesimo corrisposte durante lo svolgimento del pubblico servizio possano dirsi come legittimamente corrisposte.

Orbene, a fronte di pagamenti mensili della retribuzione per il periodo in considerazione, la prestazione offerta dal X.  deve ritenersi del tutto priva di qualsiasi utile significato e pertanto sicuramente indebita .

Si osserva, infatti, che la ragione principale dell’istituzione da parte di una ASL di un servizio di guardia medica consiste proprio nell’assicurare ai cittadini l’assistenza sanitaria in determinate fasce orarie, anche notturne, con professionalità e continuità, qualità che sono state del tutto assenti nelle prestazioni rese dal X. .

I testimoni hanno riferito che il medico convenuto era solito assentarsi durante il turno di guardia, non effettuava le prestazioni domiciliari richieste, non si presentava in orario al cambio del turno, spesso era ubriaco e, quindi, in condizioni non idonee per svolgere il servizio di assistenza medica, si addormentava durante l’orario di guardia, obbligando gli altri colleghi a sostituirlo nella visita da svolgere, ed, infine, in quelle limitate volte in cui era presente e vigile, dimostrava totale disinteresse per le prestazioni da rendere che spesso rifiutava deliberatamente e con arroganza di svolgere.

Non è, dunque, possibile riconoscere alcuna utilità al servizio di guardia medica svolta dal X. , anche perché è verosimile ritenere che, a fronte di una persona cosi inaffidabile, anche le poche prestazioni rese non siano state conforme ai principi della scienza medica, senza considerare i possibili danni che un’attività medica in tal modo svolta potrebbero aver prodotto nei malcapitati cittadini che, per loro sventura, sono stati oggetto delle visite del sanitario qui convenuto.

Il comportamento processuale del convenuto, non costituitosi sia davanti al Giudice penale che dinanzi a questa Corte per far valere eventuali ragioni giustificative dello scriteriato ed irresponsabile comportamento, consolidano il convincimento di questo Giudice sulla piena responsabilità del X.  per gli addebiti contestati e sulla conseguente doverosità della restituzione delle somme percepite nella loro integralità, così come richiesto dalla Procura attrice.

A detta somma deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento al momento del deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM.

La Sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, Condanna

il signor X.  Giuseppe al risarcimento del danno a favore della ASL RMB di euro 17.120,00 (diciassettemilacentoventi,00) al quale deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come in parte motiva.

Le spese del presente giudizio, liquidate in euro 147,07 (centoquarantasette/07) seguono la soccombenza.