Il tribunale di Napoli in primo grado ha assolto dal delitto di lesioni colpose in danno di un minore i sanitari in servizio presso una UOC di Ortopedia e Traumatologia.
Agli imputati era stato contestato di aver cagionato una lesione personale grave dalla quale erano derivate una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni consistente in una paresi del radiale con conseguente necessità per il paziente di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di trasposizione muscolare. Secondo l’accusa i medici avrebbero praticato l’intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi del radio con placca e viti sebbene l’ultimo controllo radiografico avesse evidenziato i frammenti di frattura affrontati per più di due terzi; il che deponeva in senso favorevole alla consolidazione della lesione e sebbene l’apparecchio gessato fosse ben tollerato, potendo pertanto escludersi problemi di tipo vascolare o neurologico all’arto superiore sinistro legati alla frattura e all’apparecchio gessato. I medici avrebbero quindi determinato, per errore nell’esecuzione dell’atto operatorio, la lesione iatrogena del ramo terminale motorio del nervo radiale e non avrebbero posto immediatamente in essere una idonea terapia neurotrofica, in quanto non si erano avveduti o comunque non avevano sospettato nel post operatorio, l’indicata lesione nervosa.
La corte d’appello partenopea, modificando le conclusioni del primo grado, ha ritenuto sussistere la responsabilità penale del medico che aveva visitato il minore, deciso ed eseguito l’intervento chirurgico attuando le manovre di riduzione cruenta della fattura.

D.L. Balduzzii

La Suprema corte chiamata a decidere in via definitiva, oltre ad accertare tra l’altro l’intervenuta prescrizione del reato, ha sviluppato alcune considerazioni in merito alla applicabilità delle nuove disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Balduzzi.

In tema di responsabilità medica, l’art. 3 della legge n. 189/2012 esclude la rilevanza della colpa lieve per quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica; precisando altresì che comunque la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dalla legge indicata opera prevalentemente per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza. Pertanto la norma non può in linea di massima riguardare ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza perché, come ritenuto in giurisprudenza, le linee guida contengono solo regole di perizia.