Se un giurista italiano dovesse spiegare ad uno straniero quel che accade da noi, rischierebbe di non essere creduto; la sera del 15 giugno 2013 è un sabato afoso di fine primavera ed il Governo vara il cd. Decreto del Fare.

Demagogico l’annuncio del Ministro Cancellieri che la reintroduzione della mediazione obbligatoria favorirà l’eliminazione di un milione di cause.

Giustamente il Presidente dell’OUA, Nicola Marino, ricorda che “la mediazione ha dato risultati numerici insignificanti, invece che un milione di cause in meno …questo sistema nella sua applicazione concreta ne ha intercettato al massimo alcune decine di migliaia” – fonte Il Corriere della Sera, edizione oggi in edicola, 24 giugno 2013, pag. 6, in cui erroneamente si disserta di “questa nuova mediazione non ha più l’obbligatorietà automatica, perché le cause derivanti da incidenti stradali (fondamentali per i fatturati di molti avvocati), sono rimaste escluse e poi perché (di fatto) è diventata obbligatoria la presenza degli avvocati durante la fase di conciliazione” (la pagina è a cura di Isidoro Trovato). Trascorro le ore notturne e le prime luci dell’alba tra sabato e domenica 15 e 16 giugno ’13 a capire che cosa è avvenuto e quale sia la portata del provvedimento normativo.

Il Decreto del Fare è la solita polpetta avvelenata in cui si regolano confusamente fattispecie eterogenee. All’art. 84 mi avvedo che il Governo non conosce la legge (riserva assoluta di legge, non decretazione d’urgenza!) ed ignora le sentenze della Corte Costituzionale, come la n. 272/2012, che ha recepito i rilievi sollevati dall’ordinanza del Tar Lazio, Sez. I, 12 aprile 2011, n. 3202 e da molte altre autorità, tutte dettagliatamente elencate nella pronuncia della Consulta, agevolmente consultabile nel sito istituzionale o su Studio Cataldi del 24.12.2012: garbo e diplomazia nei rapporti con altri poteri dello Stato, in special modo con il Giudice delle Leggi e con l’Avvocatura, chi siete Voi?!

Giustamente quel galantuomo di Guido Alpa si infuria (“è doloroso e umiliante constatare che il Ministero promuova l’adozione di regole in via d’urgenza riguardanti non questioni minute, ma l’esercizio della giurisdizione e l’accesso alla giustizia dei cittadini senza un confronto con gli operatori di giustizia“): se esiste la legge 247/2012 che, con l’art. 35, comma 1, lett. q), impone la consultazione, perché mai il Governo inscena un blitz senza interlocuzione?

La potente lettera di Guido Alpa (leggibile per esteso in www.personaedanno.it alla voce ‘Giustizia civile / generalità, varie’, con mia noterella) destinata a Sua Eccellenza il Ministro della Giustizia Prof. Annamaria Cancellieri è quanto di più condivisibile abbia letto in materia negli ultimi tempi; quell’ …urlaccio sacrosanto ha sortito la fissazione urgente di un incontro da parte del Ministro Cancellieri che si terrà il 3 luglio prossimo.

Vi si denuncia lo sconcerto (locuzione assai appropriata perché si rivolge ad un Governo che non concerta con i naturali interlocutori) per la “reintroduzione dell’istituto della mediazione obbligatoria in un decreto legge, dopo che la Consulta ha pronunziato la illegittimità costituzionale di tale disciplina”, sottolinea l’autorevole Presidente del CNF.

Il provvedimento diramato dal comunicato stampa del Governo è uno dei peggiori che la storia ricordi: nel complesso uno studente al primo anno di legge avrebbe saputo decisamente fare di meglio.

La forma esteriore del provvedimento è il decreto legge pur nella conclamata assenza dei requisiti straordinari di necessità ed urgenza; oltretutto, la materia processuale non dovrebbe mai cristallizzarsi in decreti legge, che sono per natura precari ed effimeri.

Il Governo presieduto da Enrico Letta esamina a lungo ed approva l’articolato, che però sino al 21 giugno 2013 …scompare dai radar! Forse è al Quirinale?

E’ la solita, deprecabile prassi di approvare decreti salvo sistemarli nei giorni seguenti.

Un Presidente della Repubblica rigoroso e rispettoso del dettato della Costituzione rimanderebbe indietro il provvedimento provvisorio con forza di legge – art. 77 Cost. – che non è stato presentato “il giorno stesso” alle Camere, che, “anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.

Oltretutto, non sta scritto da nessuna parte che a redigere il decreto legge siano i funzionari dell’Ufficio Legislativo perché il testo deve essere approvato quando è già scritto, mi par ovvio! Quindi, il 15 giugno 2013 non esisteva nessun decreto legge che, naturalmente, non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Dopo una bella settimana di limbo e prima di allestire un’apposita puntata condotta da Federica Sciarelli, ecco spuntare il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto Del Fare 2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del medesimo 21 giugno 2013, n. 144.

Due conti: con il secondo comma (“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legga di conversione del presente decreto”) dopo il chilometrico e torrenziale primo comma dell’art. 84 del Decreto del Fare si prevede che le disposizioni sulla mediazione obbligatoria entreranno in vigore, con annessa obbligatorietà per le materie rimaste nel catalogo (non i sinistri stradali e nautici), in data ancora imprecisata: infatti, contrariamente ad alcune bozze spurie circolate nelle ore successive al varo, per tale parte del provvedimento normativa l’entrata in vigore scatterà, come si è visto riportando lo scarno secondo comma dell’art. 84 del d.l., dopo trenta giorni dalla conversione in legge del decreto; mentre i sessanta giorni per la conversione in legge ordinaria scadranno in piena estate. Ferragosto di conversione? Un’idea sarebbe quella di ignorare il provvedimento d’urgenza del Governo d.l. n. 69/2013 ed invocare dai Giudici l’interpretazione costituzionalmente orientata proprio sulla scorta della sentenza Cost. n. 272/2012.