La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da un medico contro la sentenza di una Commissione Tributaria Regionale che aveva invece confermato la fondatezza dell’accertamento posto in essere dalla Agenzia delle Entrate, ha affermato che non è corretto dedurre l’esistenza dell’autonoma organizzazione solo dall’entità del reddito conseguito (che di per sè non è indice di assoggettamento ad IRAP) e dall’auto utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza peraltro prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione, in particolare i ridotti compensi a terzi a fronte di un reddito elevato.

Cassazione Civile – Sez. V; Sent. n. 23113 del 11.10.2013

Svolgimento del processo

X.  X. , medico chirurgo, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Milano avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Milano aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 10.896,00, a titolo di IRAP relativo all’anno 2002; a sostegno del ricorso evidenziava che la sua attività professionale si svolgeva sostanzialmente in favore di un solo principale committente, senza disporre in alcun modo di capitale e lavoro, sicchè era da ritenersi insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.

L’adita CTP rigettava il ricorso.

Con sentenza depositata il 23-9-2008 la CTR Lombardia rigettava l’appello del contribuente; in motivazione la CTR, precisato che l’abitualità e l’esistenza di un’autonoma organizzazione costituivano il presupposto impositivo dell’IRAP e che quindi andavano escluse dall’imposizione solo “le attività di collaborazione continuata e continuativa e di lavoro occasionale”, rilevava che il reddito (al netto delle spese) di Euro 116.546,00, percepito dal contribuente nel periodo d’imposta in questione e risultante dalla documentazione fiscale in atti, poteva essere giustificato solo dalla presenza di una complessa attività autonoma, con utilizzo di grandi mezzi e di personale adeguato; in particolare evidenziava che, da quanto risultante ex actis, il contribuente nel 2000 aveva fatto uso, quale mezzo necessario di trasporto dalla casa di abitazione alla clinica convenzionata, di un veicolo di produzione straniera e dall’elevato costo.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente affidato a quattro motivi; resisteva l’Agenzia con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il contribuente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 446 del 1997, art. 2, e succ. mod., si doleva che la CTR avesse individuato in astratto i soggetti passivi della norma tributaria, in base alla mera appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 49, comma 1, TUIR, senza avere riguardo alla concreta situazione di esso contribuente libero professionista.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, deduceva che la CTR non aveva per nulla chiarito in base a quale ragionamento logico aveva ritenuto che la su indicata norma escludesse dal proprio campo di applicazione “solo le attività di collaborazione continuata e continuativa e di lavoro occasionale”.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.L. n. 446 del 1997, art. 2, e succ. mod., si doleva che la CTR avesse desunto la sussistenza del requisito della “rilevante ed autonoma organizzazione” solo dalla utilizzazione di un automezzo di rilevante valore e dall’erogazione di pressocchè inesistenti compensi a terzi (in particolare, per il 2002: compensi a terzi per Euro 620.000,00 a fronte di un valore di produzione per Euro 116.546,00).

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, deduceva che la CTR, in primo luogo, non aveva per nulla spiegato per quale ragione l’utilizzo di un autoveicolo (ausiliario e meramente servente rispetto ad attività già sottoposta a tassazione sul reddito) potesse “ex se” connotare il requisito dell’autonomia;

in secondo luogo, non aveva considerato che vi era in atti la prova documentale dell’assenza di dipendenti e collaboratori e che non poteva presumersi la sussistenza degli stessi dal solo valore complessivo delle spese sostenute.

I detti motivi, tutti ammissibili in quanto sufficientemente illustrati e conclusi con idoneo quesito di diritto, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero,”In tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. 26161/2011).

La CTR non ha fatto corretto uso di tale principio, in quanto ha dedotto l’esistenza dell’autonoma organizzazione solo dall’entità del reddito conseguito (che di per sè non è indice di assoggettamento ad IRAP) e dall’auto utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza peraltro prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione (in particolare:

compensi a terzi solo per Euro 620,00, a fronte del reddito di Euro 116.546,00).

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2013