Nel procedimento civile per il risarcimento del danno a carico di una dottoressa a seguito del decesso della paziente, il giudice, ritenuto provato l’inadempimento del sanitario e accertata la sua omissione colposa, ha ritenuto che, alla luce della patologia della donna, l’evento rilevante nella controversia non fosse tanto il decesso della stessa, quanto la perdita di chance di sopravvivenza, poiché l’intervento chirurgico svolto con esito positivo le avrebbe migliorato la qualità della vita. La condotta omissiva colposa della dottoressa non viene in rilievo all’interno di un insieme di concause materiali produttive della morte in quanto non è corretto frazionare il nesso di causalità materiale suddividendolo pro quota tra omissione colposa (fatto umano) e pregressa patologia (fatto di natura). Per la valutazione del danno il Tribunale ha tenuto conto dei dati statistici forniti dal Registro Tumori Toscano e dalle pubblicazioni SEER quanto alla percentuale di sopravvivenza dei pazienti con questo tipo di metastasi, pari al 20% di sopravvivenza per un anno ed all’8% di sopravvivenza per due anni, ed ha riconosciuto la responsabilità e disposto la condanna al risarcimento del danno esattamente negli stessi termini e con le stesse percentuali indicate.