Con la sentenza numero 194/2016 il Tribunale di Roma ha stabilito che se un immobile viene trasferito senza certificato di agibilità l’acquirente va risarcito dei danni. Si fa riferimento in particolare ai costi necessari per ottenere questo certificato oltre che alla riduzione del prezzo di acquisto dell’immobile.

Nel caso in esame gli acquirenti di diversi appartamenti di un unico palazzo, a distanza di più di cinque anni dall’acquisto, non avevano ancora ottenuto il certificato di agibilità da parte del costruttore/venditore.

Il Tribunale ha deciso di accogliere le richieste degli acquirenti nonostante il costruttore avesse cercato inutilmente di difendersi asserendo che il ritardo del rilascio del certificato era scaturito da una serie di modifiche progettuali richieste dagli acquirenti e che avevano reso necessaria la presentazione di alcune domande di condono, con conseguente allungamento dei tempi burocratici. Nel corso del giudizio si era appurato che le modifiche erano state definite prima della stipula del preliminare e non richieste successivamente dagli acquirenti.

Poiché il certificato di agibilità ha la funzione di garantire la commerciabilità degli immobili ad uso abitativo, esso rientra tra i documenti che i venditori devono necessariamente consegnare agli acquirenti.