Solo in ipotesi di assoluta mancanza di riscontro clinico i diritti inviolabili della persona, consacrati a livello costituzionale, possono essere bilanciati con altri principi quali il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’attività del vettore (C. Cost. 132/1985) ed il dovere di solidarietà sociale, secondo cui non è risarcibile il danno per lesioni di quei diritti che non superi il livello di tollerabilità che ogni persona inserita nel contesto sociale deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (C. Cass. 26972/2008).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dr. Francesco Petrucco Toffolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d’appello iscritta al n. 1056/15 del R.G. Cont. in data 12.3.2014, iniziata con atto di citazione notificato

da

– V.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante M. M., con sede in M., P.Iva (…), con procuratore e domiciliatario l’avvocato Giancarlo Zannier (C.F. (…)), con studio in Pordenone C.so Garibaldi 28, per procura a margine dell’atto di citazione in appello,

e

– N.S., residente in C., C.F. (…), con procuratore e domiciliatario l’avvocato Giancarlo Zannier, per procura a margine dell’atto di citazione in appello,

convenuti-appellanti

contro

– G.M., nato a C. il (…), C.F. (…) con procuratore e domiciliatario l’avvocato Giuseppe Del Mei (C.F. (…)), con studio in Pordenone via Cairoli 1, giusta procura a margine dell’atto di citazione in primo grado,

attore – appellato

avente per oggetto: appello a sentenza n. 28/14 del Giudice di Pace di Pordenone, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, G.M. conveniva in giudizio N.S. nonché V.A. S.p.A., con la quale il primo aveva stipulato polizza per la r.c.a., al fine di ottenerne la solidale condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito a sinistro stradale avvenuto a Pordenone in data 1.5.2011, allorquando l’autoveicolo dallo stesso condotto veniva tamponato da quello del S..

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio N.S. e la Compagnia assicuratrice, contestando sia la dinamica del sinistro, in particolar modo negando che l’auto del M. avesse urtato, a seguito del tamponamento, l’autovettura che la precedeva, sia il quantum debeatur.

Esperita ctu medico legale, per la quale all’udienza del 26.2.2013 era dato incarico al dott. D. Schinella, il Giudice di Pace, all’udienza del 22.10.2013, invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per scritti conclusivi.

Con sentenza n. 28/14, emessa in data 16.1.2014, il Giudice di Pace di Pordenone condannava i convenuti, in solido, a corrispondere all’attore la somma di Euro 3.625,31 (di cui Euro 1.724,50 per danno alla persona, Euro 1.500,81 per spese mediche, Euro 400 per assistenza stragiudiziale), oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno subito, nonché a rifondere le spese di ctu (Euro 605,00), ctp (Euro 242,00) e le spese di lite. In esecuzione di detta sentenza V.A. S.p.A. versava all’attore l’importo di Euro 6.657,28 in data 1.2.2014.

Avverso la predetta sentenza, la società di assicurazione e il S. proponevano gravame, censurando la sentenza impugnata per i motivi di seguito elencati: a) omessa indagine istruttoria sulla tipologia della collisione (urto posteriore o doppio urto) con conseguente errata valutazione medico-legale della capacità lesiva dell’urto medesimo, b) violazione dell’art. 32 L. n. 27 del 2012, essendo stata la ctu medico-legale svolta in assenza di un accertamento strumentale idoneo a supportare una valutazione di sussistenza di postumi permanenti, documentabile sul piano clinico; c) illegittima condanna al pagamento delle spese mediche, in quanto abnormi; delle spese di ctp, le cui risultanze sono ritenute incoerenti rispetto alle delibazioni assunte dal Giudice di prime cure; delle spese per attività stragiudiziale in quanto non adeguatamente documentate e di importo non proporzionale al valore di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si costituiva in giudizio G.M., eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. ed instando, nel merito, per il rigetto dell’impugnazione, attesa la sua infondatezza.

All’udienza del 25.11.2016, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di rito per scritti conclusivi, sulla base della sola acquisizione dei documenti offerti e del fascicolo d’ufficio relativo al primo grado di giudizio.

L’impugnazione proposta è fondata e dev’essere accolta nei limiti di seguito precisati.

Si osserva, in primo luogo, che non può trovare accoglimento l’eccezione, svolta in via preliminare da parte appellata.

Lamenta sul punto il M. l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., non contenendo l’atto di citazione né la precipua indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono, in conseguenza, richieste, né l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.

Se è pur vero che la specificità dei motivi d’appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass, SS. UU., sent. n. 23299/11), tale esigenza non può, tuttavia, impedire che il dissenso della parte soccombente investa la sentenza impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragano la domanda o la difesa disattesa dal primo giudice. In tal caso appare ancor più evidente che l’indicazione dei motivi d’appello non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all’individuazione delle censure mosse dall’appellante, tale indicazione può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l’individuazione dell’oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass., sent. n. 16422/04).

Orbene, l’esposizione svolta nell’atto introduttivo del presente giudizio – nel suo complesso – consente l’individuazione dei motivi di gravame sollevati, nonché dei percorsi logici alternativi attinenti alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice, e delle norme di legge asseritamente violate.

Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano la ricostruzione dell’incidente, come effettuata dal Giudice di prime cure, al fine di evidenziare l’assoluta modestia dell’urto ricavabile attraverso una corretta ricostruzione delle dinamica del sinistro, con conseguente esclusione della sussistenza di plurimi urti, e questo per l’assenza di altra vettura posta davanti al veicolo del M..

La predetta censura è infondata.

Come correttamente sostenuto da parte appellata, nel caso di specie, risulta irrilevante la tipologia della collisione (se ad unico o doppio urto), risultando dalla documentazione in atti comprovata l’idoneità causale dell’impatto nella parte posteriore dell’autoveicolo alla determinazione delle lesioni lamentate da parte attrice, e ciò a prescindere dall’unicità o duplicità della collisione.

Gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, in atti, evidenziano, infatti, che la diagnosi iniziale di cervicalgia post-traumatica risulta compatibile (v. pag. 3 ctu in atti I grado) con la dinamica di un tamponamento da tergo. Precisa poi il dott. Schinella (pagg. 4 e 5) che il nesso eziologico con l’incidente per cui è causa è tipicamente sostenuto dalla dinamica del tamponamento da tergo, determinante un istantaneo movimento di iperestensione e iperflessione del collo (assimilabile al colpo di frusta cervicale), tipico dei tamponamenti automobilistici posteriori/frontali.

In conclusione, le risultanze peritali consentono di ritenere con ragionevolezza la sussistenza di una compatibilità cinetica e anatomico-funzionale fra la dinamica del sinistro e le manifestazioni cliniche.

Tali considerazioni non sono neppure smentite dalla circostanza che l’impatto sia avvenuto solo nella parte posteriore del veicolo, posto che anche in tal caso si sarebbero prodotti i medesimi movimenti d’iperestensione e iperflessione del collo, in quanto gli spostamenti del veicolo tamponato sarebbero, per evidenti ragioni di carattere fisico, i medesimi, ancorché più contenuti.

In conclusione, anche considerata l’insussistenza di patologie pregresse e la modesta entità delle lesioni riportate, risulta indubbiamente comprovata l’idoneità lesiva dell’urto.

Con il secondo motivo d’appello V.A. e il S. lamentano la violazione dell’art. 32 comma 3-ter L. n. 27 del 2012, il quale, come noto, novellando l’art. 139 C.d.A., sancisce la non risarcibilità del danno biologico permanente ove l’accertamento non avvenga attraverso una valutazione clinico strumentale obiettiva.

Tale motivo di gravame risulta fondato e dev’essere accolto nei termini di seguito precisati.

Parte appellata eccepisce l’inapplicabilità, ai sensi dell’art. 11 Preleggi, della normativa citata al caso di specie, poiché entrata in vigore successivamente al verificarsi del sinistro per cui è causa.

Sul punto, la Corte Costituzionale (sent. 235/14 – 3 considerando) ha precisato che la novella legislativa in commento, in quanto non attinente alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applica, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla sua entrata in vigore). Tale assunto si fonda sulla considerazione che la modifica legislativa si limiti ad individuare un criterio ermeneutico nella corretta applicazione della prova della lesione.

Appare dunque – correttamente – applicabile la predetta fattispecie al caso de quo.

La riforma legislativa in commento, come poc’anzi esposto, introdotto in tema di danno aquiliano ex art. 139 C.d.A., ha statuito che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente, rendendosi, in altri termini necessario, al fine della risarcibilità dello stesso un riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza delle lesioni.

Prosegue poi la novella, al comma 3-quater dell’art. 32, aggiungendo che il danno alla persona per lesioni di lieve entità, di cui all’art. 139 C.d.A., è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Orbene l’applicazione di tali principi al caso di specie appare conferente.

Con riferimento ai danni cd da invalidità temporanea la documentazione medica in atti consente di esprimere una valutazione largamente positiva della (prova) della sussistenza degli stessi.

Per converso, con riferimento al danno da invalidità permanente, le risultanze medico-legali in atti denotano chiaramente l’assenza di accertamenti clinico strumentali, essendo la diagnosi di distorsione cervicale compatibile con la completa assenza di rilievi al controllo radiografico, trattandosi di lesioni di parti molli del tratto cervicale, pertanto non suscettibili di diretta evidenziazione.

Ne consegue che, in applicazione del chiaro dettato testuale della citata novella del 2012, non può essere riconosciuta la risarcibilità di detta lesione personale.

Né può ritenersi – come sostenuto nelle difese di parte appellata – che il danno da invalidità permanete possa essere ricompreso nella statuizione di cui al comma 3-quater, il quale non richiede, a differenza del comma precedente, per la sua applicazione alcuna limitazione nelle modalità di riscontro, risultando sufficiente l’accertamento anche meramente visivo della lesione. Dopo taluni contrasti interpretativi sul punto, la dottrina e la giurisprudenza oggi dominanti ritengono che la norma attenga alla liquidazione del danno non patrimoniale, secondo l’accezione normativa e giurisprudenziale più ampia, e del danno biologico temporaneo (C. Cost. 235/2014, ove espressamente si precisa che l’art. 32 comma 3-quater implica “la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la riscontrabilità del danno da invalidità temporanea”).

Ciò non implica un’interpretazione della disciplina del risarcimento del danno alla salute in forza della quale si neghi giustizia e tutela a chi ha subito una lesione effettivamente accertata e provata con metodo scientificamente accertato e riconosciuto, ancorché in essenza di accertamento strumentale. Solo in ipotesi di assoluta mancanza di riscontro clinico i diritti inviolabili della persona, consacrati a livello costituzionale, possono essere bilanciati con altri principi quali il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’attività del vettore (C. Cost. 132/1985) ed il dovere di solidarietà sociale, secondo cui non è risarcibile il danno per lesioni di quei diritti che non superi il livello di tollerabilità che ogni persona inserita nel contesto sociale deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (C. Cass. 26972/2008).

Cionondimeno, con limitato riferimento al danno da invalidità permanente, la sindrome algico disfunzionale cervicale cronicizzata non ha trovato alcun accertamento oggettivo, genericamente inteso, mancando qualsiasi riscontro clinico-obiettivo sul punto, ancorché non limitato – in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della riforma – a segni radiografici, risultando quale unico elemento di evidenziazione della lesione le dichiarazioni unilateralmente provenienti dal soggetto leso, il quale riferisce la persistenza di sintomi dolorosi.

Concludendo, in applicazione dei summenzionati principi si ritiene corretta la liquidazione del danno da invalidità temporanea effettuata dal Giudice di Pace nell’appellata sentenza, è così quantificato:

1. Invalidità temporanea parziale gg. 19 al 50%: Euro435,00

2. Invalidità temporanea parziale gg. 20 al 25%: Euro 228,50

In accoglimento dell’impugnazione proposta, si riforma l’appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto risarcibile il danno da invalidità permanete (pari ad 1,5 punti %), liquidato in Euro 1.060,50.

Con il terzo motivo di gravame gli appellanti contestano il quantum delle spese mediche, delle spese di ctp e delle spese stragiudiziali, al cui pagamento in solido sono stati condannati in primo grado.

Le censure svolte non sono fondate.

Le spese medico-sanitarie, compiutamente documentate e analiticamente esaminate dal ctu, risultano tutte correlate eziologicamente con le lesioni riconosciute nel presente giudizio, a fronte della presenza in atti dei giustificativi, costituiti dalle relative prescrizioni mediche.

Con riferimento alla parcella ante causam elaborata dal ctp, la stessa dev’essere ricondotta alla statuizione contenuta alla lettera e) dell’art. 6 D.P.R. n. 254 del 2000 – Regolamento attuativo dell’indennizzo diretto per i danni da circolazione stradale e, di conseguenza, se ne conferma la risarcibilità, riconosciuta la qualificazione di detta posta risarcitoria in termini di danno emergente, patito dal danneggiato in conseguenza diretta dell’incidente automobilistico occorsogli.

Da ultimo, con riferimento alle spese stragiudiziali, si rammenta che, come precisato da Cass., sent. n. 2275/2006, deve riconoscersi il diritto inviolabile per il danneggiato, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, pertanto, anche in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali.

Di conseguenza, i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92 c.p.c., comma 1, di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.

Nel caso di specie la somma liquidata dal Giudice di primo grado, pari ad Euro 400,00, appare congrua rispetto al valore di causa e giustificata alla luce della documentazione dimessa, attestante l’espletamento di un’attività necessaria per la tutela dei diritti del danneggiato.

Accolto parzialmente il ricorso, attesa la prevalente soccombenza dell’appellante e le peculiari motivazioni dell’unica ragione di accoglimento, dichiarate compensate le spese per un terzo, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite, per la restante quota, in favore dell’appellato.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile d’appello iscritta al n. 1056/14 Ruolo Gen. Cont., così decide:

1) in parziale accoglimento dell’appello proposto e pertanto in parziale riforma della sentenza n. 28/14 del Giudice di Pace di Pordenone per la parte in cui ha liquidato l’importo di Euro 1.060,50 per invalidità permanente, condanna i convenuti odierni appellanti a pagare all’attore l’importo di Euro 2.564,81 anziché di Euro 3.625,31 (oltre interessi e rivalutazione come da motivazione della sentenza appellata), e per l’effetto condanna G.M. alla restituzione, in favore di V.A. S.p.A., della somma di Euro 1.060,50 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal 12.2.2014, al saldo;

2) dichiarata la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio per un terzo, condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellato per l’ulteriore quota, quota che liquida nell’importo di Euro 2.100,00 per compenso di avvocato, oltre Iva e Cna se ed in quanto dovute per legge.

Così deciso in Pordenone, il 2 marzo 2017.