Quando il danno deriva da una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, deve escludersi che – ai fini della decorrenza della prescrizione – sia sufficiente il compimento della condotta illecita o l’insorgenza del semplice obbligo giuridico di pagare.


Nel giudizio iscritto al n. 19815 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di , rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Lanata, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Genova, Via Porta d’Archi  n. 10/23;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2017 dal Consigliere Pietro Maltese;

Uditi, l’Avv. Alessandro Lanata, per il convenuto e il Pubblico Ministero in persona del vice Procuratore generale Gabriele Vinciguerra;

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione depositato in data 18 dicembre 2015 la Procura contabile ha convenuto in giudizio il dott.  …, coordinatore sanitario presso l’Ospedale di Albenga, per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell’Erario del danno di € 29.666,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Espone il requirente che ad iniziativa del dott. …, l’infermiera ……. veniva sottoposta a procedimento disciplinare che si concludeva con un provvedimento di censura, per avere la stessa abbandonato il servizio di pronto soccorso al fine di assistere ad un intervento chirurgico, senza alcuna autorizzazione e senza che la sua presenza fosse richiesta da motivi di servizio. Nel provvedimento disciplinare veniva, inoltre, esternato il dubbio che la presenza dell’infermiera in sala operatoria fosse “dettata da morbosa curiosità per il caso, dimenticando il disposto dell’etica professionale e quanto riportato dalla L.R. 27/85 art. 2 p. A sulla tutela dei diritti del malato”.

Ritenendo il provvedimento disciplinare illegittimo e lesivo della propria reputazione professionale la … citava in giudizio avanti il Tribunale di Savona il coordinatore sanitario, la U.S.L. n. 4 Albenganese, la Regione Liguria e la A.S.L. n. 2 Savonese,

chiedendo il risarcimento del danno.

Il processo si concludeva con sentenza 31.10.2007 della Corte d’Appello di Genova che condannava il …, in solido con la Regione Liguria, riconosciuta unica legittimata passiva, al pagamento in favore della controparte della somma di € 25.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio.

La somma di € 17.666,69 a titolo di spese legali veniva corrisposta alla … in data 11.3.2009 dalla Gestione liquidatoria dell’ASL 2 Savonese, organo regionale delegato dalla Regione Liguria per il ripianamento dei debiti delle soppresse Unità sanitarie locali.

In data 18.11.2013 la …, con atto di precetto, intimava al ed alla Regione Liguria il pagamento dei danni liquidati in sentenza per la complessiva somma di € 19.711,80, tenuto conto di una precedente pagamento di € 7.746,85 effettuato dal in suo favore. Il conflitto sorto sul quantum ancora dovuto veniva composto con una transazione in data 26.5.2014, a seguito della quale la Gestione liquidatoria pagava alla … con ordinativo del 16.7.2014 la somma omnicomprensiva di € 12.000,00.

Definita la questione con la controparte, la Gestione liquidatoria chiedeva al dott. il rimborso della somma di € 29.666,69 (17.666,69 + 12.000,00) complessivamente pagata alla … all’esito del processo civile per danni dalla stessa intentato e della successiva transazione.

La richiesta veniva respinta dal convenuto che riteneva di nulla dovere ed anzi pretendeva il pagamento delle spese legali sostenute, stante che i fatti allo stesso addebitati erano da ritenersi funzionalmente collegati agli incarichi ricoperti presso l’Ospedale di Albenga, oltre al rimborso delle somme dallo stesso corrisposte alla … in ottemperanza alla sentenza di primo grado.

L’Amministrazione trasmetteva gli atti alla Procura contabile che ritenuto sussistente il danno erariale di € 29.666,69 originato dal comportamento del medico nella sua qualità di coordinatore sanitario, lo citava in giudizio con atto depositato in data 23 giugno 2016.

Con memoria depositata in data 15 dicembre 2016 il convenuto si è costituito in giudizio eccependo:

–   l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, sia nel caso in cui si ritenga il relativo termine decorrente dal verificarsi della condotta dannosa, posta in essere nel 1992 ed a conoscenza dell’Amministrazione nello stesso anno, essendo quest’ultima parte in causa nel processo per danni intentato dalla …, sia nell’ipotesi in cui si ritenga che il detto termine inizi a decorrere  dalla data di deposito della sentenza della Corte d’Appello di Genova di condanna del convenuto al risarcimento del danno (25 giugno 2008), avendo la Gestione liquidatoria, dopo il primo atto interruttivo dell’11 dicembre 2008, inoltrato un secondo atto interruttivo in data 6 ottobre 2014, oltre il termine del quinquennio di legge;

–   in via subordinata, e comunque la prescrizione del diritto erariale al risarcimento di quella parte di danno (€ 17.666,69) corrispondente alla somma che la Gestione liquidatoria ha pagato alla … in data 11 marzo 2009, chiedendone il rimborso con lettera del 6 ottobre 2014, oltre il termine di cinque anni dal pagamento;

–   l’assenza di colpa grave nel comportamento del convenuto da cui avrebbe avuto origine il danno, comportamento a suo dire posto in essere nell’adempimento di specifici doveri di controllo disciplinare e ritenuto non diffamatorio dal G.I.P. del Tribunale di Genova che ha archiviato il procedimento originato dalla denuncia della …;

–   in ogni caso di tenere conto del versamento della complessiva somma di € 11.768,00, dallo stesso nel tempo già effettuato alla signora ….

In conclusione, il convenuto ha chiesto in via preliminare la declaratoria di prescrizione del diritto azionato dalla Procura e, nel merito, in via principale il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque generica e sfornita di prove e, in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

All’udienza odierna, il P.M. ha oralmente controdedotto, contestando la fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, sollevata dalla difesa, ed ha ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte nell’atto di citazione, insistendo nella richiesta di risarcimento del danno. La difesa del convenuto ha insistito per l’accoglimento delle domande formulate negli atti difensivi.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.

Motivi della decisione 

1.Il convenuto dottor ….. viene chiamato a rispondere dal danno cagionato all’Amministrazione di appartenenza per avere la stessa dovuto risarcire con la complessiva somma di € 29.666,69 l’infermiera  …, a seguito di un contenzioso originato da un provvedimento disciplinare, adottato dal convenuto e ritenuto dalla Corte d’Appello di Genova, con sentenza 31.10.2007, illegittimo e caratterizzato dall’uso di frasi dal contenuto altamente offensivo dell’onore e della reputazione della destinataria, con conseguente condanna del e della Regione, in solido tra loro, al risarcimento del danno.

2.Il dottor eccepisce in via preliminare la prescrizione del diritto erariale al risarcimento, dovendosi, a suo dire, fissare il dies a quo o nel momento della condotta (1992) o, al più, nella data di deposito della sentenza di condanna della Corte d’Appello (25 giugno 2008).

Osserva a tal proposito il Collegio che costituisce ormai ius receptum il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la pronuncia n. 14/2011/QM del 5 settembre 2011, secondo cui quando il danno deriva da una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, deve escludersi che – ai fini della decorrenza della prescrizione – sia sufficiente il compimento della condotta illecita o l’insorgenza del semplice obbligo giuridico di pagare.

Il dies a quo della prescrizione dipende, infatti, dal verificarsi dell’evento dannoso, che coincide con l’effettivo depauperamento dell’erario ovvero con la corresponsione del risarcimento del danno al terzo, evento prima del quale non sussiste la lesione del bene protetto dall’ordinamento con l’azione del Pubblico ministero contabile, ma “vi è solo una situazione di danno potenziale, che proprio perché tale, può anche non attualizzarsi”. E’ al momento del pagamento, pertanto, che il pregiudizio economico sofferto dall’amministrazione acquista il carattere della certezza, della concretezza e dell’attualità, determinando l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria e, quindi, la decorrenza del relativo termine prescrizionale.

2.1. Dal principio testè espresso discende che l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto può essere accolta limitatamente alla somma di € 17.666,69, pagata dall’Amministrazione alla … in data 11 marzo 2009 e della quale è stato chiesto il rimborso con lettera del 6 ottobre 2014, oltre il termine di cinque anni dal pagamento.

2.2. Per quanto, invece, attiene al risarcimento della rimanente parte del danno di € 12.000,00, essendo il pagamento da parte dell’amministrazione intervenuto in data 16 luglio 2014, a seguito della transazione formalizzata in data 26 maggio 2014,(sottoscritta anche dal …), transazione che ha certamente tenuto conto di quanto fino a quel momento versato dalla Regione e dallo stesso convenuto, il relativo diritto al risarcimento azionato dalla Procura contabile deve ritenersi tempestivamente esercitato, oltre che fondato nel merito.

Risulta, infatti, evidente dai fatti di causa la condotta dannosa e gravemente colposa del dottor nell’adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti della signora …, assolutamente infondato e con forme non consentite.

Come emerge dalle sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Genova, agli atti, il convenuto in data 3 febbraio 1992 ha comunicato all’infermiera … una contestazione di addebito, nella quale, si affermava che da indagini esperite era emerso che essa aveva abbandonato il servizio per assistere ingiustificatamente ad un intervento chirurgico.

A seguito della contestazione, l’interessata aveva fatto presente di essersi recata in sala operatoria solo dopo avere terminato il turno di servizio, autorizzata dal chirurgo responsabile (che aveva confermato l’assunto con dichiarazione scritta), per seguire un paziente, al cui ricovero aveva assistito mentre era di turno al pronto soccorso, e di non essere stata solo spettatrice dell’intervento, ma di avere collaborato durante l’esecuzione dello stesso, assumendosi anche compiti poco gradevoli.

Il dottor …, senza effettuare alcuna ulteriore verifica sui fatti e le circostanze indicati dalla dipendente e senza alcuna motivazione in ordine alla fondatezza delle giustificazioni addotte dalla stessa, ha adottato un provvedimento di censura, destinato a fare “parte integrante del fascicolo personale della dipendente”, esternando anche “il dubbio” che la presenza in sala operatoria dell’infermiera fosse dettato da “una morbosa curiosità”, contrastante con l’etica professionale e la tutela dei diritti del malato.

L’illegittimità di detto provvedimento è stata sancita dal T.A.R. Liguria che lo ha annullato con sentenza n. 11/97. La più volte citata sentenza della Corte d’Appello, passata in giudicato, nel confermare la condanna del al risarcimento del danno, decisa dal primo giudice, ha stigmatizzato il comportamento antidoveroso del convenuto, evidenziando che le modalità dell’operato di quest’ultimo “trascendono i limiti del corretto – e pur rigoroso e severo – esercizio del potere disciplinare”, stante la gratuità dell’apprezzamento formulato, assolutamente carente di ogni spiegazione in merito ai “dubbi” esternati che potesse consentire una difesa da parte della destinataria, e fermo restando comunque il “carattere odioso delle modalità della condotta del superiore”, con l’uso di “un linguaggio che, ben lungi dal risultare rispondente a prudenza e cautela, assume un carattere subdolo (ben potrebbe dirsi “ammiccante”) foriero di ulteriore accentuazione del danno alla figura morale della destinataria”.   

Ininfluente appare a tal proposito il fatto che il procedimento penale originato dalla denuncia della … sia stato archiviato dal G.I.P., atteso che per il comportamento tenuto dal in violazione dei doveri di equilibrio e serenità con cui devono essere esercitati i poteri disciplinari concessi dall’ordinamento, l’amministrazione è stata citata in giudizio, condannata insieme allo stesso al risarcimento del danno subito dalla dipendente e ha pagato la somma dovuta a titolo di ristoro a seguito dell’intervenuta transazione, sopportando il conseguente danno.

In conclusione, il convenuto, ritenuto responsabile per colpa grave dei fatti a lui ascritti, va condannato al risarcimento del danno di € 12.000,00, comprensivo di rivalutazione, a favore della Regione Liguria.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del deposito della sentenza e sino al pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, condanna ..al pagamento, in favore della Regione Liguria, della somma di euro 12.000,00 (dodicimila) comprensiva di rivalutazione monetaria.

Condanna altresì il predetto convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in euro 230,04 (duecentotrenta/04)).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2017.

Il Consigliere estensore                Il Presidente

        Pietro Maltese                        Mario Pischedda