Non esclude l’antigiuridicità dell’attività di guardia medica svolta dal sanitario, sul presupposto, sostanzialmente, della riconducibilità della stessa alle eccezioni di cui all’art.19, comma 11, legge n. 448/2001.

A tal riguardo, va evidenziato che la deroga prevista da tale ultima disposizione, di carattere eccezionale e, dunque, non suscettibile di alcuna interpretazione estensiva, riguarda incarichi fortemente caratterizzati dal requisito della provvisorietà, per sole sostituzioni a tempo determinato o in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso all’esame, per contro, il convenuto, pur non avendo stipulato un contratto di prestazione d’opera come titolare del servizio di assistenza sanitaria, risulta, comunque, aver svolto un’attività di guardia medica, connotata dall’assenza di provvisorietà ed occasionalità.

Viene in rilievo non già una responsabilità di carattere essenzialmente sanzionatorio, discendente dalla mera violazione di una norma, ma una responsabilità connessa al danno erariale conseguente allo sviamento delle risorse pubbliche relative alla borsa di studio, (danno) da imputare a titolo risarcitorio al medico, il quale, agendo in violazione dell’incompatibilità sopra ricordata, si ponga nella condizione di non poter trarre dal corso di formazione tutte le utilità altrimenti ritraibili.

SENTENZA  

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 66197 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig.:

1)  ….

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 12 novembre 2013;

VISTA la sentenza non definitiva-ordinanza n.245/2016 di questa Sezione giurisdizionale;  

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 1 dicembre 2016,        celebrata con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca Cerino, il Magistrato relatore Cons. dott. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale, Cons. dott. Michele Oricchio, nonché l’Avv. Giovanni Leone per il convenuto ….;   

Rilevato in

                                        FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 12 novembre 2013, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale – previo invito a dedurre ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994 n. 19 – conveniva in giudizio il dott. … …., per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Campania:

a) in via principale, della somma di euro 23.206,80;

b) in via subordinata, della somma di euro 11.603,40, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.

Il tutto con accessori, come per legge.

La predetta somma costituiva, nell’impostazione attorea, il pregiudizio erariale che il convenuto avrebbe arrecato, con condotta dolosa, alla Regione Campania.

I fatti, da cui trae origine la richiesta risarcitoria, nella ricostruzione operata dall’Organo requirente, attivatosi sulla base della informativa della Guardia di Finanza del 12.7.2012, prot. n. 397180/12, integrata dalla successiva relazione del 15.4.2013,  prot. n. 0195006/13, possono essere così sintetizzati.

Con decreto del Ministro della Salute dell’ 11.9.2003, in attuazione dell’art. 24 d.lgs. n. 368/99 (modificato dal d.lgs. n. 277/03), veniva indetto un corso di formazione in medicina generale, di durata triennale, cui potevano  partecipare medici laureati in possesso dei requisiti di legge, per un contingente complessivo di 1560 unità, di cui 150 in Campania.

Tutto ciò con oneri finanziari a carico delle singole Regioni, da sostenersi mediante prelevamento sugli appositi capitoli di bilancio deputati all’iscrizione della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata a ciascun Ente territoriale (art. 15, d.m. cit.).

A tale corso, indispensabile per svolgere l’attività di medico di base e durato dal 29.12.2003 al 19.12.2005, prendeva parte, a seguito del superamento del relativo concorso, tra gli altri, il dott. … …., odierno convenuto, il quale percepiva, altresì, la borsa di studio di cui all’art. 13 del richiamato D.M. dell’11.9.2003, per un importo di euro 11.603,40 annui, da corrispondersi in rate bimestrali posticipate, dietro accertamento dell’effettivo svolgimento della formazione.

Nondimeno, a seguito di controlli incrociati sulle dichiarazioni dei redditi del convenuto nel periodo suddetto, in uno con gli ulteriori accertamenti presso soggetti pubblici e privati, tesi a verificare l’eventuale intrattenimento di rapporti professionali con questi ultimi, sarebbe emerso che il …. avrebbe svolto, negli anni 2004-2005, un’assidua, intensa e costante attività libero-professionale di guardia medica presso la srl NEUROMED, con sede in Pozzilli (IS), alla via Atinense, percependo ulteriori complessivi redditi per euro 11.467,14 nell’anno 2004 ed euro 8.677,07 nell’anno 2005, da sommarsi ai 23.206,80 euro percepiti a titolo di borsa di studio.

Peraltro, la Polizia Tributaria, a seguito di controlli incrociati, avrebbe accertato che, nel biennio in contestazione, in almeno 40 date il convenuto sarebbe risultato contemporaneamente presente, in orari incompatibili con lo svolgimento di entrambe le attività, sia al corso di formazione sia presso la struttura privata in questione.

Tale circostanza sarebbe emersa confrontando i turni di guardia medica svolti dal dott. …. presso il suddetto istituto, acquisiti dalla Polizia tributaria mediante attestazione rilasciata dal datore di lavoro, con gli orari risultanti dall’esame dei fogli di presenza al corso.

Nello specifico, dall’apposito prospetto, con pertinente documentazione, riportante l’insieme di tutte le contestate, illecite sovrapposizioni orarie (acclusi alla predetta informativa della Guardia di Finanza del 15.4.2013 n. 0195006/13), sarebbe possibile ricavare, ad esempio, che il convenuto avrebbe esercitato l’attività professionale in questione, presso la struttura (peraltro sita in località distante da quella di svolgimento del corso in parola) dalle ore 14 del 17.1.2004, alle ore 20 del giorno successivo e, contemporaneamente, sarebbe risultato presente al corso di formazione, il predetto giorno 17, dalle 8.00 alle 14.20.

Analogamente sarebbe avvenuto per le giornate del 31.1.2004-1.2.2004 e le altre ivi indicate: in sostanza, secondo quanto evidenziato in citazione, pur non essendovi una formale sovrapposizione di orari, in base alle risultanze documentali il dott. …. avrebbe lavorato e partecipato all’impegnativa attività corsuale continuativamente, senza pause e riposi, per circa 24 ore consecutive.

Né sarebbe possibile spiegare, secondo la Procura erariale, come il convenuto abbia potuto raggiungere in così breve tempo la sede di lavoro (sita al di fuori della provincia di Napoli), partendo dalla sede del corso (posta in Napoli), essendovi perfetta contestualità tra la cessazione dell’attività formativa (ore 14.20 del giorno 17) e quella di inizio del turno di guardia (fissata addirittura venti minuti prima).

Tutto ciò testimonierebbe la patente falsità delle presenze fatte al corso nelle giornate indicate nei vari prospetti e, comunque, un impegno lavorativo extraformativo, normativamente vietato, assolutamente incompatibile con il proficuo svolgimento del corso in parola.

2. Nei fatti testè esposti, la Procura erariale ravvisava, dunque, una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico del dott. … …., ritenendo che l’avvenuta percezione della borsa di studio da parte dello stesso, nonostante il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa extraformativa vietata dalla legge, rappresentasse, per il suo intero importo, danno erariale a carico della Regione Campania, quale soggetto erogatore delle relative somme.

Nello specifico, l’Organo requirente si soffermava sul quadro normativo di riferimento (d.lgs. n. 368/99, come modificato dal d.lgs. n. 277/03, artt. 21, 24, 26, 27, 34; legge 448/2001, art. 19, comma 11; circolari ministeriali nn. 03/DIRP/26221/9963 del 16.12.2003 e n. 18024/P del 31.5.2004; art.13, comma 2, del bando concorsuale di cui al D.M. dell’11.9.2003; D.M. Salute 7.3.2006, art. 11, commi 1 e 2, il quale rappresenterebbe disciplina meramente ricognitiva della pregressa normativa), per concludere che, “…..nell’intenzione del legislatore, la mancata partecipazione del medico tirocinante all’attività formativa che ne occupa – ovvero, il che è lo stesso, l’esercizio contestuale di altre attività lavorative, incompatibili con l’impegno a tempo pieno ed esclusivo previsto dal regime corsuale – comporti la non spettanza della borsa di studio in favore del sanitario, la cui pur avvenuta erogazione rappresenterà, evidentemente, allora, un ingiusto danno patrimoniale a carico dell’ente regionale (nella specie: la Regione Campania, come visto), trattandosi di un non dovuto esborso privo di adeguata utilità, stante la frustrazione degli scopi propri per i quali la provvidenza viene corrisposta” (pagg. 8 e 9 dell’atto di citazione).

In altri termini, nella prospettazione attorea, il beneficio in questione avrebbe avuto la precipua finalità di consentire al tirocinante di partecipare pienamente al corso di studi senza la preoccupazione di dover reperire altra forma economica di sostentamento, (finalità) palesemente frustrata nell’ipotesi di svolgimento, da parte del beneficiario, di altre attività remunerate, in palese violazione dell’obbligo di esclusività innanzi visto.

A tal riguardo, l’Organo requirente sottolineava che lo stesso legislatore avrebbe valutato e presunto ex ante, in ipotesi di svolgimento di attività incompatibili, la non corrispondenza della qualità dell’impegno prodotto dal tirocinante rispetto agli standards richiesti, a prescindere dall’avvenuto superamento o meno del corso (circostanza di per sé sola irrilevante), come asseritamente comprovato dalla prevista espulsione del medico versante in stato di incompatibilità nonché dalla sospensione della borsa, per l’ipotesi di assenza non previamente autorizzata.

Nel caso di specie, per contro, il convenuto …., così come emergerebbe dalle indagini condotte dalla Polizia tributaria, avrebbe svolto, in asserita, manifesta violazione dell’obbligo di esclusività, per un ampio periodo di tempo e traendone anche un discreto profitto economico, una intensa, costante e duratura attività libero-professionale non consentita, rendendo ingiustificata la percezione della borsa di studio.

Egli avrebbe, inoltre, attestato falsamente la presenza al corso in un numero notevole di giornate in cui sarebbe risultato, per contro, impegnato nello svolgimento di attività lavorativa non consentita.

La predetta falsa attestazione, così come il non trascurabile importo dei redditi percepiti per effetto dell’esercizio di attività incompatibili –tale, nella prospettiva attorea, da far supporre il notevole impegno personale nello svolgimento degli stessi- avvalorerebbero la tesi del mancato, puntuale svolgimento, da parte del convenuto, degli obblighi formativi.

Più in generale, secondo l’Organo requirente, a prescindere dagli evidenti falsi commessi nelle giornate in cui il convenuto è risultato svolgere contemporaneamente due attività diverse, la particolare articolazione delle prestazioni sanitarie da svolgere rileverebbe in termini di indizi gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 c.c., di un impegno lavorativo, tale da escludere la proficua partecipazione al corso.

Tutto ciò a prescindere dal dato del formale superamento dello stesso corso. 

Con particolare riferimento allo svolgimento dell’attività di guardia medica (ora continuità assistenziale), la Procura erariale sosteneva l’impossibilità di ricondurre la stessa, siccome svolta con costanza ed assiduità (mensilmente, da gennaio 2004 a giugno 2005) e, per di più, presso un istituto privato ed in orario anche mattutino e pomeridiano, alle ipotesi, del tutto eccezionali e di stretta interpretazione, consentite dall’art. 19, comma 11, legge 448/2001 (guardie mediche notturne, festive e/o turistiche ovvero sostituzioni di medicina generale convenzionata, le uniche non risultanti, secondo l’Organo requirente, di ostacolo alla partecipazione al corso di formazione), quali richiamate dall’art.34 d.lgs n.368/99 e s.m.i.

Tutto ciò sarebbe confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa all’uopo richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 745/2013).

In ogni caso, la condotta serbata dal convenuto andrebbe  qualificata in termini di dolo civile contrattuale, come asseritamente comprovato dalla presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, poi rivelatasi non veritiera,  in ordine all’insussistenza di situazioni di incompatibilità per la frequentazione del corso, stante anche l’impegno a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione in merito.

Dalla medesima condotta sarebbe derivato il contestato danno erariale, pari all’intera somma percepita a titolo di borsa di studio (euro 23.206,80).

In via subordinata, l’Organo requirente riteneva di limitare l’illiceità della percezione della borsa di studio alla (sola) misura corrispondente alle giornate di accertato svolgimento di attività di guardia medica, nonostante la (falsa) attestazione della presenza al tirocinio formativo.

La relativa entità, in assenza di più sicuri parametri di riferimento, veniva quantificata, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in una somma non inferiore alla metà di quanto percepito, ossia in euro  11.603,40 (50% di euro 23.206,80).

Nell’atto di citazione, l’Organo requirente si soffermava, infine, sulle eccezioni formulate (ad iniziare da quella di prescrizione dell’azione per danno erariale) e sulle argomentazioni difensive svolte dal convenuto in sede risposta all’invito a dedurre ex art. 5 d.l. n. 453/93, per contestarne la fondatezza.

3. Il dott. … …. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 29 luglio 2014, con il patrocinio dell’Avv. Giovanni Leone.

Con la predetta memoria, il convenuto ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione quinquennale dell’azione per danno erariale, essendo l’informativa della Polizia tributaria (ritenuta primo atto interruttivo) intervenuta in data 12 luglio 2012, a distanza, dunque, di oltre 5 anni dal presunto illecito ovvero dalla chiusura del corso di specializzazione e dall’ultimo pagamento, che si asserisce indebito, della borsa di studio.

Al convenuto, del resto, non sarebbe imputabile alcun occultamento doloso del danno, in quanto egli avrebbe debitamente denunciato ed inequivocamente riportato nella dichiarazione reddituale i redditi percepiti per l’attività professionale, definita occasionale.

L’Amministrazione sarebbe stata, dunque, nella condizione di riconoscere l’asserito danno, attraverso l’utilizzo dei suoi tipici ed usuali mezzi accertativi.

Nel merito, il convenuto ha sostenuto l’infondatezza delle contestazioni della Procura erariale, richiamando l’art. 19 legge 448/2001, il quale consente al medico in formazione specialistica l’iscrizione negli elenchi della guardia notturna, festiva e turistica in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti negli elenchi stessi.

L’attività svolta dal convenuto rientrerebbe, infatti, nell’ipotesi di carente disponibilità dei medici della struttura interna.

Ed infatti, in quegli anni, la clinica, ove venivano prestate le attività, si sarebbe trovata in una condizione di carenza di personale interno, sopperita dal convenuto attraverso lo svolgimento del predetto servizio.

Tutto ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il dott. …. non avrebbe prestato alcuna attività presso la clinica dal giugno 2005 al dicembre 2005.

La predetta situazione porterebbe, altresì, ad escludere il profilo dell’intenzionalità della condotta, contestato dalla Procura attrice, atteso che il convenuto avrebbe agito nella convinzione della piena legittimità del proprio operato, asseritamente suffragata da una interpretazione diffusa, tra i suoi colleghi, delle norme regolanti l’accesso e la frequentazione del corso di formazione specialistica.

Il convenuto si sarebbe, dunque, limitato ad uniformarsi ad una prassi diffusa, derivante dall’asserita, oggettiva difficoltà di interpretazione della normativa di riferimento, la qual cosa escluderebbe la ricorrenza (anche) dell’elemento soggettivo della colpa grave.

La stessa dichiarazione rilasciata dal dott. …. in data 29.12.2003 in ordine all’assenza di situazioni di incompatibilità, sarebbe stata resa, confidando, in perfetta buona fede, nella compatibilità dell’attività di guardia medica svolta presso la clinica Neuromed con l’attività corsuale.

Sul punto, il convenuto ha sostenuto la dubbia interpretazione della normativa concernente le incompatibilità del medico corsista, tale da imporre un chiarimento definitivo in ordine alle predette situazioni di incompatibilità (ed alle relative conseguenze), intervenuto solo con il D.M. 7 marzo 2006 (pubblicato sulla G.U. n.60 del 13.3.2006), asseritamente non applicabile alla fattispecie de qua, siccome posteriore ai fatti di causa.   

In via subordinata, il convenuto ha, inoltre, contestato la stessa esistenza del danno erariale, sul presupposto che, ai fini della corretta erogazione della borsa di studio, rileverebbe unicamente l’effettivo svolgimento del periodo di formazione, come sarebbe  evincibile dall’art. 13, comma 2, D.M. 11 settembre 2003.

A tale ultimo riguardo, ha richiamato il fatto che la partecipazione al corso sarebbe avvenuta sotto il diretto controllo del Tutor, nonché i giudizi positivi resi nei suoi confronti dal Tutor stesso.

Di più; l’attività svolta dal …. presso la clinica Neuromed avrebbe rivestito carattere meramente occasionale e non continuativo, atteso che lo stesso si sarebbe limitato a svolgere il servizio di guardia medica solo nei giorni prefestivi e festivi e in orari notturni, dunque non coincidenti con l’attività corsuale e prestando il richiamato servizio solo in caso di carente disponibilità, come previsto per legge.

Risulterebbe allora non pertinente il richiamo operato dall’Organo requirente alla sentenza n. 745/2013 del Cons. Stato ed a quella n. 32/2012 della Corte Conti, Sez. giur. Marche, siccome concernenti medici specializzandi che, a seguito della stipula di veri e propri contratti di prestazione d’opera professionale, quali titolari del servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica in carcere, avrebbero svolto attività continuativa e non provvisoria.

Il convenuto ha, inoltre, sostenuto che i turni di lavoro diurni e pomeridiani prefestivi, per quanto non citati espressamente dall’art.19 legge 448/2001, andrebbero considerati al pari dei festivi, atteso che anche presso il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) delle ASL i turni diurni festivi e prefestivi sarebbero previsti per legge.

Ed infatti risulterebbe anche attualmente consentita ai medici corsisti in medicina generale l’effettuazione, per il sabato mattina e pomeriggio, di turni presso il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), purchè non coincidenti con le ore di attività  didattica del corso di medicina generale.

Allo stesso modo, il predetto art. 19 non specificherebbe che l’attività di guardia medica va espletata esclusivamente presso le ASL e non anche presso soggetti privati.

Il dott. …. ha, inoltre, sostenuto di aver sempre frequentato con regolarità il corso, senza mai registrare falsamente la propria presenza allo stesso.

L’apparente sovrapposizione di orario tra l’attività corsuale ed i turni in clinica, così come l’apparente presenza del …. in entrambi i luoghi, sarebbe stata, infatti, consentita dall’ubicazione dell’Ospedale in cui seguiva i corsi di specializzazione (Ospedale San Giovanni Bosco, ubicato nei pressi dell’Autostrada A2).

A tal riguardo, secondo il convenuto, la Procura erariale sarebbe caduta in un duplice errore, per avere:

a) qualificato quali fogli di presenza del corso dei semplici turni estrapolati dai fogli stessi;

b) definito come fogli di presenza il semplice prospetto programmatico e preventivo (e non consuntivo) dei turni di lavoro presso la clinica Neuromed.

Tale ultimo prospetto, infatti, non attesterebbe l’orario concreto ed effettivo di entrata e di uscita presso la clinica in questione, atteso che per i medici esterni impegnati per il servizio di guardia medica non sarebbe esistito alcun strumento di rilevazione dell’orario effettivo di arrivo e partenza dalla clinica.

Sarebbe, per contro, esistita una discreta flessibilità dell’orario del cambio del turno grazie alla quale i medici , dietro accordi personali, a titolo di cortesia ovvero di scambio reciproco di favori, sarebbero stati soliti anticipare o ritardare il cambio del turno di una o due ore, se necessario, ferma restando la necessità che il medico del turno precedente non abbandonasse il posto di lavoro prima dell’arrivo del collega.

Nella fattispecie all’esame, i medici interni della clinica, per andare incontro al dott. …., che in quegli anni svolgeva il corso di specializzazione, si sarebbero trattenuti oltre la fine del turno per consentire allo stesso di raggiungere la clinica quando era in ritardo a causa della frequentazione del corso; analogamente, quando il …. effettuava turni notturni dalle 20 alle 8, lo stesso sarebbe stato autorizzato a lasciare la clinica all’arrivo del primo dei medici di turno, che per abitudine sarebbe entrato in clinica alle ore 7, consentendo al dott. …. di recarsi al corso di formazione in tempo.

Allo stesso modo, il dott. …. avrebbe ricambiato la cortesia ai colleghi, anticipando nei limiti del possibile l’orario di entrata nei turni di notte e festivi.

Tutto ciò sarebbe confermato dalle “dichiarazioni sostitutive della certificazione”, allegate alla memoria, rese dai dottori Fabozzi Salvatore e Margiotta Sergio.

Con particolare riferimento alla contestazione di aver lavorato e partecipato continuativamente all’attività corsuale senza pause e riposi per circa 24 ore, il convenuto ha, altresì, precisato che l’attività di guardia medica sarebbe caratterizzata dall’alternanza di momenti lavorativi a quelli di pausa e riposo, tali da garantire il ristoro psicofisico: turni continuativi di 24 ore sarebbero di norma consentiti anche al servizio di continuità assistenziale.

Di più; il convenuto non avrebbe avuto l’obbligo di timbrare alcun cartellino ovvero di utilizzare alcun badge ed il compenso allo stesso spettante, per l’attività di guardia medica, sarebbe stato unitario per l’intero turno svolto, indipendentemente dall’orario di arrivo o di partenza.

Il dott. …. ha, inoltre, ribadito di aver regolarmente e con profitto seguito l’intero corso di formazione, la qual cosa, così come asseritamente confermato dalle pronunce di questa Corte all’uopo richiamate, escluderebbe in radice qualsiasi sviamento delle somme introitate, dalle finalità cui le stesse erano destinate (Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, nn. 42 e 50 del 2014).

Del resto, la borsa di studio non costituirebbe un finanziamento pubblico, ma un semplice corrispettivo per il corso effettivamente seguito, con la conseguenza che, venendo in rilievo nel caso all’esame (al più) una mera violazione formale di norme, non risulterebbe possibile rinvenire alcun danno patito dalla P.A. a fronte di una concezione risarcitoria e non punitiva della responsabilità amministrativo-contabile.

In ogni caso, poi, il danno erariale dovrebbe, al limite, essere parametrato alle ore ingiustificatamente non prestate (Corte Conti, Sez. giur. Marche, nn. 31 e 137 del 2012), tenuto conto che, nel caso all’esame, viene contestata una presunta assenza dall’attività corsuale per sole 40 ore in due anni, su un totale di 3.200 ore.

In via istruttoria, il convenuto ha chiesto di:

a) ordinarsi l’acquisizione presso la Direzione del corso delle valutazioni dei vari tutor del corso di medicina generale relativi alla persona del dott. ….;

b) ammettersi eventuali audizioni personali dei Dirigenti dell’azienda ospedaliera in ordine alla circostanza della regolare e continuativa frequenza del corso di medicina generale da parte del convenuto ….;

c) ammettersi, ove non ritenute soddisfacenti, eventuali audizioni personali dei dottori Fabozzi Salvatore e Margiotta Sergio.

In conclusione, il convenuto …. ha chiesto:

a) la declaratoria dell’avvenuta prescrizione dell’azione per danno erariale;

b) in via subordinata, il rigetto della domanda attorea;

c) in via ancor più subordinata, la riduzione dell’addebito.

4. Con memoria difensiva depositata il 4 marzo 2015, il convenuto …., nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, ha, in primo luogo, reiterato l’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione per danno erariale.

Ha, dunque, riproposto la richiesta di rigetto della domanda attorea, citando giurisprudenza di questa Corte (tra cui Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 102/2014, escludente il profilo della colpa grave in un caso analogo al presente) e svolgendo argomentazioni (tra cui quella in ordine alla tipica operatività del servizio di continuità assistenziale -già guardia medica- anche nelle giornate di sabato e di qualunque altro giorno prefestivo) sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nella memoria di costituzione in giudizio, come sopra ampiamente riportate.

Ha, infine, reiterato la richiesta di esercizio del potere riduttivo dell’addebito, in considerazione degli interessi generali (vicenda risalente) e particolari offesi, nonché alla luce del rapporto tra entità del danno e misura della riprovevolezza del comportamento.

5. All’esito dell’udienza del 17 marzo 2016, questa Sezione giurisdizionale, con la sentenza non definitiva-ordinanza n. 245/2016, ha rigettato l’eccezione di prescrizione dispiegata dal convenuto …. ed ordinato al Procuratore regionale di depositare presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, previa acquisizione presso l’Amministrazione competente, “…un prospetto riepilogativo, con idonea documentazione probatoria, degli importi lordi e netti pagati al dott. … …. a titolo di borsa di studio relativa al corso de quo, con l’indicazione delle date della relativa erogazione”.

In esecuzione del predetto provvedimento, la Procura erariale ha depositato, in data 21 luglio 2016, la nota della Guardia di Finanza dell’8 luglio 2016, prot. n. 29/R.E., con relativi allegati, evidenziante che al dott. …. …, per la partecipazione al corso de quo, è stato corrisposto, al netto delle imposte, l’importo complessivo di euro 16.974,24 (di cui euro 5.338,69, previsti  dalla  quietanza di pagamento dell’11.3.2015 ed euro 11.635,55 recati dalla quietanza di pagamento del 15.11.2015).

6. Con memoria depositata in data 3 novembre 2016, la difesa del convenuto, nel richiamare i precedenti scritti difensivi, ha reiterato la richiesta di rigetto della domanda attorea, citando, in particolare, la sentenza n.504/2015 della Sez. I d’Appello della Corte dei Conti.

Quest’ultima, in particolare, avrebbe accolto l’orientamento della Sezione giur. Lombardia, la quale, a seguito di una rivisitazione della propria, originaria posizione, ha provveduto a prosciogliere i medici svolgenti attività lavorativa extra-formativa in orari compatibili con il corso per cui è causa.

Sussisterebbero, dunque, dei contrasti giurisprudenziali, già di per sé asseritamente tali da giustificare l’assoluzione del convenuto per difetto di colpa grave.

Ha, inoltre, ribadito che, nel caso all’esame, non sarebbe possibile rinvenire alcuna sovrapposizione di orari e che lo svolgimento di attività extra-corsuale (in orari notturni, prefestivi e festivi) sarebbe stata consentita dalla normativa di riferimento.

D’altro canto, secondo quanto argomentato in memoria, anche sottraendo le ore di presunta incompatibilità contestate, il convenuto avrebbe frequentato il corso per un numero di ore largamente eccedente quello richiesto per conseguire l’obiettivo formativo, necessario ai fini della percezione della borsa di studio.

7. All’udienza del 1 dicembre 2016, il Procuratore Regionale, Cons. Michele Oricchio, ha confermato le richieste di cui all’atto di citazione, mentre l’Avv. Giovanni Leone per il convenuto …. ha insistito per il rigetto della pretesa erariale.  

Considerato in

                                      DIRITTO

1. In via via preliminare, il Collegio ritiene di disattendere le richieste istruttorie del convenuto …., in quanto finalizzate all’acquisizione di documentazione ed all’assunzione di audizioni personali che si appalesano superflue, a fronte dell’ampio materiale probatorio già presente agli atti di causa (in parte proveniente dallo stesso convenuto).

Aggiungasi che risulta irrilevante, per le ragioni di cui si dirà a breve, ai fini della decisione della controversia, il profilo del conseguimento della certificazione finale e, dunque, della stessa regolare e continuativa frequenza del corso di medicina generale da parte del convenuto …., che dovrebbe essere dimostrato attraverso l’acquisizione della documentazione e l’assunzione delle deposizioni, di cui alle predette richieste istruttorie.

2. Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio ritiene che la pretesa attorea meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sottoindicati, ricorrendo tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

Nello specifico, per quanto concerne il profilo dell’antigiuridicità della condotta, va evidenziato che lo svolgimento da parte del medico corsista di attività lavorativa, durante il periodo di espletamento del corso di formazione in medicina generale, si pone in evidente contrasto con la normativa di riferimento, in quanto determina lo sviamento di risorse pubbliche dalle finalità sottese al programma formativo e priva di utilità la borsa di studio allo stesso erogata, con conseguente emersione del danno erariale (così, anche di recente, Corte Conti, Sez. II, 7 ottobre 2016, n.1005; id., Sez. I, 3 febbraio 2015, n.99; id, Sez. giur. Liguria, 15 dicembre 2015, n. 109).

Viene in considerazione, in particolare, l’art. 24, d.lgs 17 agosto 1999 n. 368 (nella versione, applicabile al caso all’esame, modificata dall’art. 9 del d.lgs 8 luglio 2003, n. 277), il quale, dopo aver previsto, ai commi 1 e 2, che il diploma di formazione specifica in medicina generale (necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di medico-chirurgo nell’ambito del S.S.N.), si consegue a seguito di un corso della durata di tre anni, comportante un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, ha statuito, al successivo comma 3, che “La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno”.

Tale ultima disposizione risulta aver confermato pienamente il principio, già sancito nel testo originario dell’articolo, antecedente alla novella del 2003 (“per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”), dell’incompatibilità dei medici frequentatori dei corsi di formazione specifica in medicina generale ad esercitare attività libero-professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il S.S.N. o enti ed istituzioni pubbliche e private (in termini, Corte Conti, Sez. I, 3 febbraio 2015, n. 99).

E’, dunque, rimasto fermo il principio che alla formazione a tempo pieno consegue la totale inibizione da ogni attività lavorativa.

Tutto ciò in quanto, nella valutazione operata ex ante dallo stesso legislatore, lo svolgimento di altre attività lavorative non consente al corsista di adempiere appieno gli obblighi formativi e di trarre dal corso tutte le utilità dal medesimo ritraibili e ciò  indipendentemente anche dal conseguimento della certificazione finale (così, la già richiamata Corte Conti, Sez. I, n. 99/2015).

Né va tralasciato che l’obbligo del medico di dedicare al corso tutta la sua attività, acquisendo ogni possibile utilità dal medesimo ritraibile, ai fini dell’acquisizione della dovuta professionalità, si giustifica anche con il fatto che il corso stesso è svolto nell’interesse non (solo) del singolo fruitore, ma soprattutto dell’intera collettività, la quale ne sopporta significativamente i relativi, e non trascurabili, oneri economici.

Aggiungasi che la borsa di studio viene corrisposta al corsista, proprio tenuto conto dell’impegno a tempo pieno che gli viene richiesto e che gli impedisce di dedicarsi ad altra attività lavorativa, rendendo di per sé incompatibile la percezione di altri redditi lavorativi “extra-borsa” (così, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 23/2014).

Conseguentemente, le uniche eccezioni al regime di totale inibizione di cui si è detto, risultano quelle tassativamente previste dalla legge, ed in particolare dall’art. 34 d.lgs n.368/99, il quale,  nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 9 d.lgs 277/03 e dall’art. 2-octies, d.l. 81/2004, pur ribadendo il principio del rispetto del tempo pieno, consente l’esercizio da parte del medico corsista delle attività di cui all’ art. 19, comma 11, legge n. 448/2001, ossia le sostituzioni di medicina generale convenzionata e le guardie mediche notturne, festive e/o turistiche, purchè in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi.

Tale ultima disposizione prevede, più in particolare, che “I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici   di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Né la ricostruzione sopra operata risulta inficiata dal richiamo operato dal convenuto alla sentenza della Corte Conti, Sez. I, n. 504/2015 (depositata il 30 settembre 2015).

Quest’ultima, infatti, a ben vedere, ha provveduto ad annullare la sentenza n. 15/2014 della Sez. giur. Marche, in quanto emessa in violazione dei principi, non più censurabili, espressi dalla precedente pronuncia non definitiva n. 32/2012 della medesima Sezione, intervenuta tra le stesse parti ed oramai passata in giudicato (tra cui quello sulla natura della borsa di studio non già quale “contributo” o “finanziamento pubblico”, ma quale “retribuzione adeguata”, a fronte dell’impegno orario complessivo richiesto allo specializzando, con la conseguenza di ritenere necessaria, ai fini della condanna, la prova concreta del mancato rispetto, da parte del medico corsista, delle controprestazioni, cui era subordinata la corresponsione della borsa di studio).

In definitiva, l’intervenuta formazione del giudicato sul punto ha imposto alla Sezione d’Appello di non accogliere la diversa ricostruzione della fattispecie in termini di sviamento di risorse pubbliche, anche se la medesima Sezione non ha mancato di evidenziare la formulazione, anche nella predetta pronuncia non definitiva, di “un corretto principio di incompatibilità della borsa di studio in presenza di percezione di altri redditi….”

In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte, anche in epoca successiva alla richiamata pronuncia della Sezione I n. 504/2015, ha avuto modo di ribadire l’incompatibilità tra la partecipazione al corso di formazione e lo svolgimento di attività professionali extra-corsuali, siccome determinante ex se “sviamento delle finalità perseguite dal programma” ovvero “sviamento delle risorse pubbliche impiegate”, con il conseguente pregiudizio erariale (così, tra le altre, le già ricordate Corte Conti, Sez. II, 7 ottobre 2016, n.1005 e Sez. giur. Liguria, 15 dicembre 2015, n. 109).

Viene allora in rilievo non già una responsabilità di carattere essenzialmente sanzionatorio, discendente dalla mera violazione di una norma, come per contro adombrato dal convenuto, ma bensì una responsabilità connessa al danno erariale conseguente allo sviamento delle risorse pubbliche relative alla borsa di studio, (danno) da imputare a titolo risarcitorio al medico, il quale, agendo in violazione dell’incompatibilità sopra ricordata, si ponga nella condizione di non poter trarre dal corso di formazione tutte le utilità altrimenti ritraibili.

2.a) Orbene, con specifico riferimento alla posizione del dott. …., risulta acclarato, sulla base delle puntuali attività investigative espletate dalla Guardia di Finanza e compendiate nelle relazioni e/o informative presenti nel fascicolo di causa (informativa del 12.7.2012, prot. n. 397180/12, integrata dalla successiva relazione del 15.4.2013, prot. n. 0195006/13, con i relativi allegati) che lo stesso, durante il periodo di svolgimento del corso di formazione, ha svolto attività di guardia medica presso la soc. Neuromed srl di Pozzilli (IS).

D’altro canto, lo svolgimento della predetta attività è stato ammesso dallo stesso convenuto, sebbene con negazione della relativa illiceità.

Nondimeno, va ribadito che, in base al chiaro quadro normativo di riferimento, quale costantemente ricostruito dalla giurisprudenza contabile, il medesimo svolgimento si presenta di per sé illecito, siccome incompatibile con gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, lasciando emergere il correlativo pregiudizio erariale.

Sul punto, non può convenirsi con le tesi difensive, volte ad escludere l’antigiuridicità dell’attività di guardia medica svolta dal …., sul presupposto, sostanzialmente, della riconducibilità della stessa alle eccezioni di cui al già richiamato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001.

A tal riguardo, va evidenziato che la deroga prevista da tale ultima disposizione, di carattere eccezionale e, dunque, non suscettibile di alcuna interpretazione estensiva, riguarda incarichi fortemente caratterizzati dal requisito della provvisorietà, per sole sostituzioni a tempo determinato o in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (così, Cons. Stato, Sez. III, 11 febbraio 2013, n. 745).

Nel caso all’esame, per contro, il convenuto, pur non avendo stipulato un contratto di prestazione d’opera come titolare del servizio di assistenza sanitaria, risulta, comunque, aver svolto un’attività di guardia medica, connotata dall’assenza di provvisorietà ed occasionalità.

L’assenza di provvisorietà ed occasionalità emerge chiaramente tanto dall’entità, non trascurabile, dei compensi percepiti (circa 20.000,00 euro lordi negli anni 2004-2005), quanto dalla frequenza dell’attività in contestazione, siccome espletata tutti i mesi, più volte al mese, da gennaio 2004 a giugno 2005 (in realtà, in base agli atti di causa, la predetta attività risulta espletata già nel dicembre 2003, prima ancora dell’inizio dello svolgimento del corso, avvenuta il 29.12.2003, e proseguita, senza soluzione di continuità, ogni mese fino al giugno 2005 –per poi riprendere a novembre e dicembre 2005; vedasi documentazione riportata in allegato alle relazioni della Guardia di Finanza del 12.7.2012 e 15.4.2013, e alla memoria di costituzione in giudizio del convenuto, e in particolare copia delle ricevute rilasciate dal …. -tra cui quella n.1 del 24.1.2004, rilasciata a “saldo di prestazioni di guardia medica effettuate nel mese di dicembre 2003”- nonché copia dei prospetti dei turni effettuati dal ….).

A quanto testè detto, già di per sé idoneo e sufficiente a far risaltare l’illiceità della condotta del dott. …., va aggiunto che, sulla base della stessa documentazione acclusa alla memoria di costituzione del convenuto, emerge la circostanza, ammessa dallo stesso convenuto, per cui in numerosi casi l’attività in questione è stata espletata in giornate prefestive ed in orari diurni delle stesse (così, ad es., nelle giornate del 3, 17 e 31 gennaio 2004; del 14 febbraio 2004; del 6 e 13 marzo 2004; del 3, 17, 24 e 30 aprile 2004; del 1 giugno 2004; del 17 luglio 2004).

A tal riguardo, il Collegio ritiene non condivisibile l’argomentazione difensiva, alla cui stregua i turni di lavoro diurni e pomeridiani prefestivi andrebbero considerati al pari di quelli festivi.

Tutto ciò alla luce del chiaro ed espresso riferimento operato dall’art.19, comma 11, legge n.448/01 (norma eccezionale e derogatoria, come tale di stretta interpretazione) alla sola “..guardia medica notturna e festiva”, l’unica evidentemente non ostativa alla proficua partecipazione al corso di formazione.

Sotto questo punto di vista, giova ribadire che tale partecipazione comporta che il medico corsista dedichi alla formazione, sia pratica che teorica, “tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno” (art. 24, comma 3, d.lgs 17 agosto 1999 n. 368, nella versione, applicabile al caso all’esame, modificata dall’art. 9 del d.lgs 8 luglio 2003, n. 277).

Di più; ad ulteriore riprova della illiceità della condotta serbata dal convenuto e sulla base sempre della documentazione depositata dallo stesso, in taluni casi (così, ad es., nelle giornate del 17 e 31 gennaio 2004; del 14 febbraio 2004; del 6 e 13 marzo 2004; del 3, 17, 24 e 30 aprile 2004; del 1 giugno 2004; del 17 luglio 2004), emerge una non giustificata sovrapposizione oraria, risultando il convenuto contemporaneamente presente tanto al corso di formazione (dalle ore 8 alle ore 14,20) tanto presso la soc. Neuromed srl (dalle ore 14 alle ore 20).

Trattasi di sovrapposizione tanto più ingiustificata alla luce della distanza tra la sede del corso (posta in Napoli) e quella di espletamento dell’attività lavorativa (sita al di fuori della provincia di Napoli), tale da non consentire oggettivamente di spiegare, in alcun modo, la contestualità tra la cessazione dell’attività formativa (ore 14.20) e quella di inizio del turno di guardia (fissata addirittura venti minuti prima).

Sul punto, non può darsi rilievo all’argomentazione difensiva, volta a negare la sovrapposizione oraria sul presupposto della non correttezza del procedimento utilizzato dalla Procura contabile ai fini delle contestazioni formulate in questa sede.

Nello specifico, l’Organo requirente avrebbe qualificato quali fogli di presenza del corso dei semplici turni estrapolati dai fogli stessi.

Nel contempo, con riferimento all’attività presso la clinica Neuromed, avrebbe definito fogli di presenza il prospetto programmatico e preventivo (e non consuntivo) dei turni di lavoro.

Quest’ultimo, però, non risulterebbe idoneo a rappresentare il quadro degli orari effettivi di entrata e di uscita presso la clinica, attesa la possibilità di apportare, di volta in volta, cambiamenti, alla prevista programmazione, sulla base di accordi personali tra i medici .

Nondimeno, ribadito che l’illiceità risiede nello stesso svolgimento dell’attività per cui è causa (siccome non rientrante, per le ragioni già viste, nelle ipotesi eccezionali di deroga espressamente previste), indipendentemente dal profilo della sovrapposizione oraria, la sovrapposizione nelle giornate ed orari sopra indicati risulta, invero, confermata dal raffronto operato sulla base della documentazione prodotta dallo stesso convenuto.

Ci si riferisce, in particolare, alla copia dei prospetti dei “turni effettuati” dal dott. …. presso la clinica Neuromed, articolati mese per mese e riportanti, per ciascuna delle date interessate, gli orari del turno effettuato, gli importi percepiti e la firma del convenuto (all. n. 9 alla memoria di costituzione), nonché alla copia dei “fogli di presenza relativi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale” (all. n. 10).

Di più; sulla base della predetta documentazione, in talune circostanze (es., sabato 31 gennaio 2004) il convenuto, senza soluzione di continuità, ha partecipato al corso (sino alle 14,20), iniziato l’attività presso la clinica subito dopo (o meglio, venti minuti prima e, dunque, alle ore 14,00), lavorato presso la clinica interrottamente sino alle ore 8,00 del lunedì successivo (2 febbraio), per poi partecipare al corso (a partire sempre dalle ore 8,00, nonostante la distanza tra la sede della clinica e quella di svolgimento del corso) sino alle ore 14,20.

Tutto ciò, a giudizio del Collegio, conferma, anche al di là dei profili di sovrapposizione oraria, la ricorrenza, nel caso all’esame, di una situazione di incompatibilità, stante l’entità dell’impegno, in termini di energie psico-fisiche, richiesto al convenuto dall’attività lavorativa extra-corsuale espletata in concomitanza con il corso.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene acclarate le condotte illecite addebitate al dott. …., consistite nello svolgimento, durante il periodo di partecipazione al corso di formazione, di un’intensa e reiterata attività professionale, non rientrante tra quelle eccezionalmente consentite, in taluni casi addirittura in orari sovrapponibili, con conseguente impossibilità di trarre dal corso stesso tutte le utilità altrimenti conseguibili.

Sul punto, va ribadito che l’espletamento della predetta attività, nella valutazione già astrattamente operata dal legislatore, risulta tale da precludere il corretto e pieno assolvimento degli obblighi formativi.

Tutto ciò anche ed indipendentemente dal dato, meramente formale, del conseguimento della certificazione finale (in termini, Corte Conti, Sez. I, n.99/2015).

3. Le medesime condotte risultano connotate da dolo, a ragione della palese consapevolezza e volontà di violare gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, quale emergente da una pluralità di elementi:

a) dichiarazione, evidentemente non veritiera, in ordine all’insussistenza di situazioni di incompatibilità, che il dott. …. ha rilasciato in data 29.12.2003 (all. n.8 alla memoria di costituzione del convenuto), senza, peraltro, poi fornire alcuna ulteriore comunicazione in merito;

b) sussistenza di talune ipotesi di sovrapposizione oraria tra partecipazione al corso e svolgimento di attività lavorative extra-corsuali;

c) sicura conoscenza del regime delle incompatibilità gravanti sul medico corsista, ben note nell’ambiente medico (e ribadite anche dalla nota del 17.12.2003 del Ministero della Salute; all. n. 7 alla memoria di costituzione del convenuto), peraltro, statuite da normativa particolarmente chiara.

Dalle medesime condotte è indiscutibilmente derivato, in termini di nesso causalità, il danno erariale, rappresentato dalle somme erogate al dott. …., a titolo di borsa studio.

A tal riguardo, come anticipato, la consolidata giurisprudenza contabile ritiene che, essendo la ratio della normativa di riferimento quella di far concentrare il medico tirocinante soltanto sul corso, per raggiungere la finalità, d’interesse pubblico, di una migliore formazione, lasciando, dunque, solo un limitato ambito di attività ritenute compatibili, la violazione della stessa normativa determini uno sviamento delle risorse pubbliche impiegate, con il conseguente pregiudizio erariale (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. II, n. 1005/2016; id., Sez. giur. Liguria, nn. 109/2015, 208/2013 e 254/2012; id. Sez. giur. Lombardia, n. 23/2014).

Nondimeno, l’importo da addebitare al dott. …. a titolo di condanna, a giudizio del Collegio, va computato al netto delle ritenute fiscali.

Tutto ciò in quanto deve tenersi conto del solo importo effettivamente erogato al convenuto (nel caso di specie pari ad euro 16.974,24; vedasi la nota della Guardia di Finanza dell’8 luglio 2016, prot. n. 29/R.E., con relativi allegati, depositata dalla Procura contabile in esecuzione della sentenza non definitiva-ordinanza n. 245/2016), quale somma dallo stesso effettivamente “lucrata” ai danni della Regione Campania, in violazione della normativa riguardante le incompatibilità per i medici partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, e non potendosi, per contro, considerare le ritenute fiscali, comunque recuperate all’erario (in termini, Corte Conti, Sez. III, n. 273/2014; sulla necessità di attenersi all’importo dei ratei mensili netti della borsa di studio, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, vedasi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, nn. 7 e 23 del 2014).

Allo stesso modo, il Collegio, tenuto conto della circostanza per cui una partecipazione del dott. …. alla prevista formazione vi è comunque stata ed in conformità agli orientamenti della più recente giurisprudenza contabile in materia (Corte Conti, Sez. II, n. 1005/2016; id., Sez. giur. Liguria, n. 109/2015), ritiene, facendo uso del potere riduttivo di cui all’art.52, comma 2, del R.D. 1214/1934, di quantificare in euro 10.000,00 il danno da porre a carico del convenuto …. (a fronte dell’importo complessivo netto di euro 16.974,24 dallo stesso percepito).

Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra visto, va disposta la condanna del dott. … …. al pagamento, a favore della Regione Campania, della somma complessiva di euro 10.000,00. 

Sul predetto importo sono dovuti interessi e rivalutazione, come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

-RIGETTA le richieste istruttorie del convenuto …. …;

-CONDANNA il Sig. …. … al pagamento, in favore della Regione Campania, dell’importo complessivo di euro 10.000,00.

L’importo per cui è condanna va rivalutato, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), dalla data dell’ultimo esborso a carico dell’Amministrazione danneggiata e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

La somma così rivalutata va incrementata degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si liquidano in €. 478,34 seguono la soccombenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016.

        L’ ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE  

(Cons.dott.Nicola Ruggiero)                   (Prof. Michael Sciascia)