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Le assicurazioni professionali dei medici alla luce della Legge Gelli. Da aprile 2017 la Legge 24/2017 (cd Legge Gelli) ha cambiato i profili della responsabilità sanitaria.
La polizza è stata resa obbligatoria da agosto 2014. Inoltre tale obbligo è confermato ed arricchito dalla legge 24/2017 legge Gelli – Bianco.
Di seguito sono riportati interessanti approfondimenti sulle responsabilità dei sanitari e delle strutture.
La polizza professionale medici interviene a copertura del danno nel caso non auspicato che un Medico riceva una richiesta di risarcimento danni. Gli atti di addebito di responsabilità scaturiscono da un presunto errore nello svolgimento della professione sanitaria.
Ricevuta una contestazione (o detto anche reclamo in inglese “claim”) il medico dovrà subito comunicarlo all’Assicuratore. Si procede all’apertura di un sinistro (per gli assicuratori una richiesta di risarcimento danni prevenuta al medico) del quale se ne attende l’esito.
A prescindere dall’esito del reclamo, il fatto di aver ricevuto una richiesta danni anche se infondata, costituisce un sinistro.
Quando l’assicurato viene a conoscenza di una richiesta tramite:
La richiesta di risarcimento può andare senza seguito oppure essere seguita da una condanna o ancora che gli Assicuratori facciano un accordo transattivo prima di una sentenza di condanna.
Avere una polizza a copertura dei rischi professionali pertanto evita enormi disagi per un assicurato condannato a pagare un danno. Così che il patrimonio accantonato da tanti anni di sacrificio non venga intaccato dalla stessa attività lavorativa che l’ha creato.
La Legge Gelli-Bianco produce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore ad aprile 2017. Ai fini dell’applicabilità della stessa alle assicurazioni rc professionali dei sanitari occorre attendere i regolamenti attuativi, ad oggi ancora non emanati.
Alcuni sono i punti fondamentali della legge ed ossia:
Prima dell’entrata in vigore della legge Gelli (aprile 2017) il medico dipendente di struttura privata era responsabile per colpa lieve e colpa grave, mentre il dipendente pubblico era (ed è anche oggi) responsabile solo per colpa grave.
Oggi con la legge Gelli si guarda al rapporto contrattuale o extracontrattuale a prescindere dall’inquadramento.
Quindi il medico:
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La legge Gelli, all’art. 7, dispone che gli esercenti la professione sanitaria, sia dipendenti che liberi professionisti, che lavorano in una struttura sanitaria sono responsabili ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilitа extracontrattuale. Ciò determina per legge termine di 5 anni per un’azione di responsabilità medica e l’onere della prova è in carico al paziente, il quale dovrà dimostrare l’errore medico e/o sanitario.
Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilità contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L’onere della prova non spetta al paziente danneggiato o ai suoi eredi, ma alla struttura ospedaliera che deve dimostrare di aver garantito la sicurezza delle cure.
Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria, quando per esempio il medico vede il paziente nel suo ambulatorio per una visita e poi si accorda direttamente (contratto tra medico e paziente) per esempio per eseguire gli accertamenti diagnostici o l’intervento presso la struttura sanitaria.
Se si configura un rapporto extracontrattuale col paziente il medico/operatore sanitario risponde solo per colpa grave; se il rapporto è contrattuale risponderà per colpa lieve e per colpa grave.
Questa modalità di copertura è di tradizione anglosassone ed è applicato in Italia da molti anni.
Il sistema “Claims Made” oggi caratterizza tutte le polizze rc professionali per i medici e risulta adeguato anche dalla Legge Gelli-Bianco, sempre che la copertura abbia una retroattività ed una postuma per cessazione attività di 10 anni.
La polizza copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante la validità della copertura assicurativa (quindi mentre la polizza è in vigore) derivanti da prestazioni professionali poste in essere durante la validità dell’assicurazione. Qualora la polizza abbia la garanzia della retroattività potranno essere coperte anche le prestazioni mediche svolte nel passato.
Alla scadenza della polizza cesserà ogni effetto e non saranno più in garanzia le richieste di risarcimento pervenute oltre la scadenza anche se riveriti ad eventi accaduti mentre la polizza era in vigore.
E’ possibile però chiedere alla compagnia di prolungare la copertura aquistando la garanzia postuma: pagando un premio stabilito dalle condizioni di polizza saranno coperte le richieste di risarcimento notificate dopo la scadenza della polizza purchè riferite ad eventi antecedenti alla scadenza stessa .
La “Deeming Clause” è una garanzia ulteriore considerata come un’evoluzione del principio classico del claims made.
Questa clausola consente di denunciare all’Assicuratore nel periodo di assicurazione non solo i sinistri (intesi come richiesta di risarcimento), ma anche i fatti e le circostanze note da cui possa derivare un sinistro anche dopo anni. Tale sinistro pertanto verrà gestito dalla compagnia a cui è stato segnalato l’evento noto.
La Deeming Clause è fondamentale soprattutto se nel corso degli anni si avvicendano gli assicuratori. In assenza di tale clausola il fatto noto non sarebbe coperto dall’Assicuratore in corso perché abilitato solo a ricevere sinistri intesi come richiesta formale di risarcimento danni, né dall’eventuale nuovo contratto con diverso assicuratore che in genere prevede nelle condizioni generali di polizza l’esplicita esclusione dalla copertura tutti i fatti e circostanze note.